ATTO DELLA GIUNTA > deliberazione approvata |
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L A G I U N T A
Premesso:
- che, con Legge del 23.12.1998 n. 448, “Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, sono
stati previsti ed individuati, ex art. 31, commi 45-50, i criteri e
le modalità di trasformazione in proprietà dei diritti di
superficie;
- che, in particolare, il comma 48 della suddetta
legge n. 448/1998, ha previsto che il corrispettivo delle aree
cedute in proprietà sia determinato dal Comune, su parere del
proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista
dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in
cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula
dell'atto di cessione delle aree. In ogni caso, il costo dell'area
così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal
Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al
momento della trasformazione di cui al comma 47;
- che successivamente il D.L. n. 70/2011,
convertito nella Legge n. 106/2011 ha aggiunto alla normativa
sopracitata il comma 49-bis, secondo il quale "i vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle
singole unità abitative e loro pertinenze, nonchè del canone
massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di
cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate
precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17
febbraio 1992, N.179, ovvero per la cessione del diritto di
superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e
soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità
in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del
presente articolo (dell'art. 31). La percentuale di
cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo,
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281";
-che, la Legge 24 febbraio 2012 n. 14, in vigore
dal 28 febbraio 2012, portante conversione in legge con
modificazioni del decreto legge 20.12.2011 n. 216, all’art. 29
comma 16–undecies, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2012,
la percentuale di cui al comma 49-bis dell’articolo 31 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448 è stabilita dai Comuni;
Ciò premesso:
- in data 26 febbraio 2013, è stata adottata la
delibera consiliare O.d.G. n. 88 P.G. n. 19409/2013. Tale
provvedimento, in applicazione della legge n. 106/2011, nonché
della Legge n. 14 del 24.02.2012, prevede la possibilità per i
cittadini di richiedere pro-quota millesimale, il recesso
anticipato dai vincoli convenzionali relativi all’alloggio e
pertinenze edificati in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35
Legge n. 865/71, a seguito di convenzioni stipulate tra il Comune
di Bologna e numerose Cooperative/Imprese;
Rilevato:
- che, come previsto al punto 9) della sopra citata delibera, si è proceduto ad analizzare i comparti per i quali sono già state presentate domande di riscatto da parte di cittadini. Dalla lettura delle convezioni stipulate negli anni 1998 e 1999, si è evidenziato che uno degli elementi essenziali per procedere al calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, ovvero il costo dell'area corrisposto dalle Cooperative in sede di sottoscrizione della convezione, varia notevolmente da caso a caso (unitariamente varia da un minimo di euro 48,50 pari lire 93.909 ad un massimo di euro 241,53 pari a lire 467.662), senza che siano evidenziati elementi tecnici che, nell'ambito delle stime, motivino tale sperequazione;
Precisato che il "Costo dell'Area", è una componente del corrispettivo totale della concessione (costo Area + Oneri di Urbanizzazione).
Considerato :
- che il corrispettivo totale unitario delle concessioni per le convezioni 1998 e 1999 è stato fissato rispettivamente con le delibere consiliari O.d.G. n. 6 P.G. n. 161753/1997 e O.d.G.n. 290/98 P.G. n. 165727/1998, per un importo pari a euro 258,23, corrispondente a lire 500.000/mq di Sc;
- che tale valore è uguale per tutte le convezioni stipulate in quegli anni, ad eccezione della convenzione stipulata tra il Comune di Bologna e la Cooperativa Edilfornaciai relativa all’intervento di Via Genova n.9, il cui corrispettivo è stato stabilito con delibera di Consiglio O.d.G.n. 352/94 del 14 dicembre 1994, P.G. n. 113378/1994;
- che dalla analisi sopra citata appare evidente che la componente del "Costo dell'Area" è stata ricavata per differenza fra corrispettivo totale (fissato dalla delibera) e gli oneri di urbanizzazione.
Ritenuto che, per non creare forti sperequazioni fra i cittadini, in considerazione di quanto prima evidenziato, si propone l'adozione di un valore unitario medio pari a euro 185,03 corrispondente a lire 358.267, per tutte le convezioni stipulate negli anni 1998 – 1999, ottenuto dalla media aritmetica di tutti i corrispettivi unitari, come meglio precisato nel riferimento dell’U.I. Tecnica del Settore Patrimonio P.G. n. 145881/2013 del 13 giugno 2013, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto.
Precisato che per quanto concerne le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 865/71 art. 35, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a studenti universitari, il cui corrispettivo è stato fissato per un importo pari a euro 129,114 corrispondente a lire 250.000/mq di Sc (area + oneri di urbanizzazione), con delibera consiliare O.d.G. n. 68, P.G. n. 32545/1998, si ritiene che, trattandosi di convenzioni che disciplinano e prevedono vincoli e limitazioni specifici, per il calcolo del corrispettivo dovuto per il recesso anticipato dai vincoli convenzionali e la conversione del diritto di superficie in piena proprietà, si procederà con un successivo atto deliberativo.
Dato atto che, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come
modificato dal D.L.n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del
Settore Patrimonio e dal Responsabile del Settore Finanza e
Bilancio;
Valutata la necessità di
dar corso con urgenza al presente provvedimento al fine
di dare riscontro alle numerose istanze presentate da parte di
cittadini proprietari di alloggi realizzati in aree PEEP, mediante
convenzioni stipulate tra il Comune di Bologna e le
Cooperative/Imprese, che intendono procedere al recesso anticipato
dai vincoli convenzionale e alla trasformazione del diritto di
superficie in piena proprietà.
Su proposta del Settore Patrimonio,
congiuntamente al Dipartimento Cura e Qualità del
Territorio;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di riconoscere le premesse
quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2. di adottare il valore
unitario medio pari a Euro 185,03, utile per la determinazione del
corrispettivo dovuto per la cessione delle aree già concesse in
diritto di superficie e per il recesso anticipato dei vincoli
convenzionali ai sensi delle Leggi nn. 106/2011 e n. 14/2012, per
tutte le convezioni stipulate negli anni 1998 – 1999, come
individuato nel riferimento della U.I. Tecnica del Settore
Patrimonio P.G. n. 145881/2013 del 13 giugno 2013, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di confermare tutte le
clausole e le modalità contenute nella deliberazione consiliare
O.d.G. n. 88/2013, citata nelle premesse, in ottemperanza a quanto
previsto dalle Leggi nn. 448/1998, n.106/2011 et
14/2012;
4. di dichiarare, per le ragioni
d'urgenza in premessa esplicitate, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.